Per l'anno 2025 è stata approva la manovra finanziaria che prevede lo stanziamento di ulteriori 70 milioni, con cui potrà essere disposta l’erogazione di incentivi nel corso del 2025, a soddisfazione delle domande già pervenute e di quelle che saranno presentate..
BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A PERSONE FISICHE, PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA
Le domande di incentivo devono essere presentate solo ad interventi ultimati. La presentazione della domanda prima della realizzazione dei lavori comporta, in caso di controllo, la revoca del contributo con interessi e le conseguenze penali per dichiarazione mendace.
NELLA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA NON È RICHIESTO IL CARICAMENTO DI ALCUN DOCUMENTO.
Si informa che sono stati avviati i controlli a campione previsti dall'articolo 6, comma 4 della L.R. 1/2023 e dalle corrispondenti previsioni del bando (i dettagli alla voce ENTITÀ DEL CONTRIBUTO, CUMULABILITÀ E CONTROLLI). I controlli in loco (o sulla documentazione) che portino a riscontrare la mancata realizzazione dell'intervento determineranno l'avvio di archiviazione della domanda e la segnalazione agli enti competenti, con le conseguenti responsabilità in ambito penale oltre all'esclusione dall'accesso ad incentivi pubblici per un periodo di due anni ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000.
La documentazione necessaria per chiedere il contributo è elencata nell’articolo 9 del bando (reperibile nella sezione 'documentazione', in questa pagina) che si invita a consultare.
BENEFICIARI
Possono partecipare al bando le persone fisiche residenti nel territorio regionale al momento della domanda per interventi realizzati a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale situati nel territorio regionale.
Sono ammissibili le domande presentate da proprietari o titolari di diritti reali e personali di godimento formalmente riconosciuti in un atto registrato, riferito all’unità immobiliare ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l’intervento e che sono intestatarie o cointestatarie delle fatture L’atto di proprietà o relativo ai diritti reali o personali di godimento dell’immobile oggetto di intervento deve essere stato registrato in data antecedente a quella di presentazione della domanda.
Ciascuna persona fisica può presentare domanda per una sola unità immobiliare.
Per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento prevista nel bando. Le tipologie A1 e A3 sono tra loro alternative.
Nel caso in cui vengano presentate più domande di incentivo dalla stessa persona in relazione alla medesima tipologia di intervento e unità immobiliare, od oltre i limiti indicati ai punti precedenti, sarà ammessa la domanda presentata per prima in ordine cronologico.
INTERVENTI E SPESE AMMESSI A FINANZIAMENTO
Sono ammessi a finanziamento l’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica, realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale con categoria catastale da A1 ad A9 e A11 situati nel territorio regionale, riferiti a spese sostenute a far data dal 1° novembre 2022.
Sono ammesse in particolare le spese relative all’acquisto e installazione degli impianti, i lavori correlati, i sistemi per la gestione energetica e il monitoraggio dell’impianto, le spese tecniche, le spese di istruttoria e di gestione della pratica, gli oneri di sicurezza sostenuti per l’intervento, comprensivi di I.V.A.
Ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 7/2000 non sono ammissibili in ogni caso le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da un soggetto che, rispetto al richiedente, sia in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o da società rispetto alle quali il richiedente abbia ruolo di socio o amministratore o da società in cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente.
Non sono ammissibili le spese documentate da fatture che non siano riconducibili alla realizzazione dell’intervento finanziato individuato nella domanda.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO, CUMULABILITÀ E CONTROLLI
Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi a fondo perduto nella misura non superiore al 40 per cento del costo totale dell’intervento per cui è richiesto l’incentivo con riferimento alle spese ritenute ammissibili sostenute a partire dal 1 novembre 2022 e secondo i limiti delle tabelle di cui art. 4 del bando , cui si rimanda per il dettaglio di ciascuna tipologia di intervento. Si invita a consultare le FAQ predisposte.
Per un impianto fotovoltaico inferiore a 800 W (compresi anche impianti Plug and Play) è ammissibile un costo massimo ad impianto di 1.720 euro, sul quale è riconosciuto un incentivo del 40 per cento del costo sostenuto, fino ad un massimo di 688 euro.
Per un impianto fotovoltaico di potenza pari o superiore a 800 W, è ammissibile un costo massimo di 3000 euro al kW (per un totale massimo di 18.000 euro), sul quale è riconosciuto l’incentivo del 40 % nella misura massima di 1.200 euro per kw installato, con il limite di 7.200 euro.
Per un sistema di accumulo è ammissibile relativamente un costo massimo di 1.130 euro per kwh installati (per un totale massimo di 13.560 euro), sul quale è riconosciuto l0’incentivo del 40%, nella misura massima di 452 euro per kwh installati, nel limite di 5.424 euro.
Per impianti fotovoltaici oggetto di specifiche prescrizioni da parte di Amministrazioni competenti o della Soprintendenza, i limiti riportati sono aumentati del 20% (si invita a visionare il bando per il dettaglio).
L’incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l’intervento oggetto di incentivo ad eccezione:
• delle detrazioni fiscali in base al cosiddetto “Superbonus 110%”, di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
• dei contributi regionali di carattere straordinario concessi ai sensi dall’articolo 5, commi da 25 a 27 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).