SUPERBONUS 110%: Novità introdotte dal Decreto Semplificazioni
AGGIORNATO AL 15/09/2021
DECRETO SEMPLIFICAZIONI (DL 77/2021)
Come sapere sfruttando l'Ecobonus 110%, anche detto Superbonus, è possibile installare l'impianto fotovoltaico e un sistema a pompa di calore o ibrido (e uan serie di altri interventi), il tutto a costo zero, superando le famose due classi energetiche. Ma fino ad oggi la limitazione più grande che non ha consentito di avviare numerosi cantieri è quella che riguarda l'attestazione dello stato di fatto e la necessità di sanare, prima di istruire la pratica, tutte le difformità degli immobili. Adesso, con il Decreto Semplificazioni, pur non essendo stata introdotta in alcun modo una sanatoria automatica, non è richiesta l'attestazione dello stato di conformità dell'immobile e in presenza di piccole difformità non immediatamente identificate si può comunque avviare la procedura e ottenere il diritto al Superbonus. Questo non potrà essere revocato o sanzionato successivamente, a patto che in corso di lavorazione vengano sanati eventuali difformità emerse oppure che, a seguito di controlli sui lavori eseguiti con individuazione di difformità, esse vengano prontamente sanate.
Per farla breve si è sempre tenuti a sanare quanto non conforme, ma lo stato di conformità o di fatto, in sé, non incide né sull'avvio dell'iter né sull'ottenimento del diritto al 110%.
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Nessuna sanatoria semplificata o automatica ma...
Ma è più facile aprire i cantieri! Il decreto non prevede alcuna sanatoria per gli abusi edilizi, diversamente come per qualche mese si è creduto. Ma la presentazione della CILAS (Cila Superbonus) consente con il solo requisito di un titolo abitativo regolamente detenuto (insieme ai requisiti tecnici dell'indipendenza funzionale e della presenza di un vecchio sistema termico) di avviare la pratica e ottenere il Superbonus con il suo credito.
Il provvedimento ha sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio.
In sostanza, la nuova formulazione del comma 13-ter afferma che gli interventi edilizi, esclusi quelli che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
E nella Cila: “sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967″.
Si stabilisce poi che “la presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380″.
Così la decadenza del beneficio fiscale opera soltanto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della Cila;
- interventi realizzati in difformità dalla Cila;
- assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
- false dichiarazioni.
Peraltro si sottolinea che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento” e che “restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto”. Ora, è chiaro che l'immobile dovrà essere in regola sotto il profilo urbanistico e catastale, ma a prescindere dalla responsabilità del tecnico, e quindi a prescindere dal progetto di riqualificazione energetica. Quindi, qualora alcune piccole opere in difformità, non fossero state rilevate, si potrà procedere a sanarle anche successivamente. Si è tenuti a sanare, ovviamente, ma non è possibile perdere il diritto al Superbonus, in quanto la conformità urbanistica non è più legata alla stesso e resta di sola competenza degli enti preposti. questo significa che non potrà essere verificata né richiesta successivamente dall'Agenzia delle Entrate né dall'Enea.
Altre novità del decreto Semplificazioni
Viene esteso il Superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche agli interventi effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante.
Si stabilisce infine che, per soggetti quali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, il limite di spesa ammesso alle detrazioni e previsto per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Le organizzazioni devono soddisfare i seguenti requisiti: svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del consiglio di amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica; possedere immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Non ci sono grosse novità per quanto riguarda la questione degli impianti di riscaldamento, in quanto l'Agenzia delle Entrate e l'Enea hanno già definito la questione negli ultimi tempi, affermando che gli immobili sprovvisti di impianto di riscaldamento con radianti e caldaia, possono comunque accedere all'incentivo del 110%, purché siano presenti sistemi di riscaldamento fissi, in cui eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione possono anche essere assenti. E sempre purché siano funzionanti o facilmente azionabili con manutenzione ordinaria. Pare dunque assodato che anche un camino, una stufa o uno split per la climatizzazione possono essere considerati idonei.
SUPERBONUS velocizzato dal DL Semplificazioni
Il Superbonus 110% diventa più veloce (si stimanao quasi 3 mesi in meno), perché non servirà più la verifica di doppia conformità, ma necessità della sola CILA per il Superbonus (CILAS), come per altri bonus. Questo significa che la verifica delle difformità non sarà prevista per i controlli sui lavori effettuati con il Superbonus, rimandendo un problema che ciascuno può avere con il Comune di appartenenza.
Questo consente di evitare le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni, stimate in media in circa 3 mesi per ogni immobile oggetto di verifica.
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