Sono salvi i lavori già eseguiti nei cantieri superbonus 110%: coloro i quali non dovessero riuscire a completare gli interventi non dovranno restituire tutto il bonus di cui hanno beneficiato. Inoltre, i cittadini con redditi bassi riceveranno un contributo per far fronte alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.
Sono le due misure per il superbonus 110% decise nel Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio e contenute nel Decreto-Legge ‘Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77’.
Superbonus 110%, salvi i lavori già eseguiti
I cantieri superbonus 110% in corso beneficeranno dell’agevolazione per tutti i lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per i lavori ancora da effettuare, dal 1° gennaio 2024 saranno confermate le percentuali previste a legislazione vigente, ovvero il 70%.
Questo significa che, anche se i lavori non dovessero essere completati, e se non dovesse essere raggiunto il miglioramento energetico di 2 classi, l’Agenzia delle entrate non procederà alla revoca di tutto l’importo che i proprietari hanno già ottenuto, come invece prevede la normativa sui bonus edilizi.
È la cosiddetta norma salva-spese, una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione, finalizzata ad evitare contenziosi tra proprietari e imprese coinvolti in cantieri in corso. Secondo alcuni però, questa norma favorirà l'abbandono dei cantieri da parte delle imprese edili.
Contributo per redditi bassi
Inoltre, per tutelare i cittadini con reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro e consentire la conclusione dei cantieri superbonus 110% che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità che verranno determinati dal Ministro dell’economia e delle finanze con un decreto da adottarsi entro 60 giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Stop cessione del credito per demolizione e ricostruzione
A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sarà più consentita la possibilità di cessione del credito nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.